Rumore e Vibrazioni

Siamo dotati di tutta la strumentazione necessaria alla realizzazione di campagne di monitoraggio puntuale o prolungato nel tempo per quanto riguarda gli aspetti legati alle componenti ambientali.

Svolgiamo attività di misura in ambiente interno relativamente al confort acustico degli spazi confinati secondo le specifiche destinazioni d’uso e alla sicurezza sul lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81 del 2008; in ambiente esterno relativamente alla diffusione di sostanze inquinanti in atmosfera.

Operiamo su cantieri civili e infrastrutturali con lo scopo di monitorare le componenti ambientali di interesse e la loro rispondenza agli studi previsionali, rilevando eventuali variazioni in corso d’opera al fine di apportare le correzioni necessarie al mantenimento degli obiettivi prefissati.

DESIGN RIDUZIONE DEL RUMORE

Gli impianti tecnologici trasmettono negli ambienti interni ed esterni rumore per via aerea e vibrazioni per via strutturale. Per eliminare questi effetti indesiderati si possono mettere in atto diverse strategie di mitigazione basate sulla desolidarizzazione del macchinario rispetto al piano di appoggio (per evitare la trasmissione della vibrazione) e di opportuni silenziatori da applicarsi sui ventilatori di espulsione, setti fonoassorbenti sulle sezioni di ripresa al corpo macchina nonché vere e proprie barriere fonoisolanti da interporre tra la sorgente e il ricettore potenzialmente disturbato (per evitare la trasmissione del rumore per via aerea).

La progettazione di una barriera antirumore si compone di due fasi successive; per prima cosa si sviluppa uno studio previsionale al fine di caratterizzare acusticamente lo scenario post operam e dunque l’efficacia dell’intervento. Successivamente si realizza il progetto esecutivo che descrive completamente la realizzazione dell’opera in tutte le sue componenti costruttive.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Il piano comunale di classificazione acustica (zonizzazione acustica) è un atto tecnico-politico che consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione. L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

In caso di realizzazione di nuove costruzioni è necessario uno studio previsionale di clima acustico che attesti che il nuovo manufatto/infrastruttura si inserisca in un contesto acustico coerente con quanto previsto dalla classificazione acustica del territorio (zonizzazione acustica). Per questo motivo è necessario effettuare un’adeguata campagna fonometrica nell’area interessata al fine di determinare il livello di emissione e di immissione nei due periodi di riferimento diurno e notturno e verificarne il rispetto dei limiti di legge vigenti. In fase di studio è necessario anche valutare i possibili impatti che la nuova realizzazione introdurrà a livello acustico dovuti ad impianti tecnologici propri o a modifiche sostanziali della viabilità di superficie. In caso di possibili superamenti sarà necessario prevedere interventi di mitigazione acustica.

INDAGINI STRUMENTALI

Con fonometri di classe I si eseguono misure fonometriche di tipo spot, con o senza tecniche specifiche di campionamento (ad esempio: MAOG, per le sorgenti di tipo stradale), misure fonometriche in continuo di breve e lunga durata (24h o settimanali/bisettimanali). Si dispone di adeguata strumentazione per lo stazionamento in esterno e per l’acquisizione di dati meteo. Per le sorgenti stradali le misure fonometriche possono essere completate con misure in continuo del traffico stradale, con stazioni automatiche di campionamento e acquisizione dei flussi. Ai fini di studi acustici, si eseguono anche contestuali o mirate campagne per il censimento dei ricettori potenzialmente interessati da un progetto o da un’attività, con codifiche planimetriche e schede anagrafiche delle strutture censite.

Si eseguono negli edifici misure di vibrazioni di tipo spot o 24h per la valutazione del disturbo secondo norma tecnica UNI9614:2017, con accelerometro triassiale.

Con fonometri di classe I si eseguono misure fonometriche di tipo spot, con o senza tecniche specifiche di campionamento (ad esempio: MAOG, per le sorgenti di tipo stradale), misure fonometriche in continuo di breve e lunga durata (24h o settimanali/bisettimanali). Si dispone di adeguata strumentazione per lo stazionamento in esterno e per l’acquisizione di dati meteo. Per le sorgenti stradali le misure fonometriche possono essere completate con misure in continuo del traffico stradale, con stazioni automatiche di campionamento e acquisizione dei flussi. Ai fini di studi acustici, si eseguono anche contestuali o mirate campagne per il censimento dei ricettori potenzialmente interessati da un progetto o da un’attività, con codifiche planimetriche e schede anagrafiche delle strutture censite.

Il primo parametro acustico ambientale misurato fu il tempo di riverberazione, ad opera di Sabine, alla fine del secolo XIX, e tuttora è il descrittore acustico che riveste la maggior importanza nell’analisi e nel progetto acustico di un ambiente confinato. Il tempo di riverberazione è definito come l’intervallo di tempo che trascorre dal momento in cui la sorgente del segnale acustico viene spenta, al momento in cui la densità di energia sonora si riduce ad un valore pari ad un milionesimo della densità di energia sonora a regime. La misura del tempo di riverberazione avviene attraverso la stima del decadimento sonoro prodotto dall’eccitazione sonora che può avvenire attraverso tre modalità: rumore interrotto, sorgente impulsiva e la scansione sinusoidale esponenziale ‘Sweep-Sine’. Il rumore interrotto consiste nell’eccitazione dell’ambiente attraverso una sorgente omnidirezionale alimentata da un amplificatore di potenza che genera un rumore bianco con uno spettro ampio (da 50 Hz a 10 kHz), una volta che la sorgente viene interrotta, attraverso un fonometro, si misura il tempo di decadimento. Il segnale impulsivo ha il vantaggio di poter essere generato facilmente tramite una esplosione che può essere ottenuta ad esempio con un colpo di pistola; il segnale impulsivo ha una breve durata e perciò consente di distribuire l’eccitazione simultaneamente su un’ampia banda di frequenze.

Per i rilievi in ambiente di vita, vengono misurati sia il livello di rumore ambientale che il livello di rumore residuo. Il livello di rumore ambientale è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato ‘‘A’’, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti nell’ambiente da investigare; perciò, è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale ed è il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione. Il livello di rumore residuo si rileva quando si esclude dalla misura la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

Il decreto legislativo 81/08 sancisce l’obbligatorietà della valutazione del rischio rumore e la valutazione dei livelli di esposizione dei lavoratori al rumore. Le misurazioni per la valutazione dell’esposizione a rumore si effettuano con strumenti di gruppo 1 IEC 651 o IEC 804 (CEI EN 60651 e CEI EN 60804). La durata dei rilievi è funzione della variabilità temporale del rumore e comunque fino al verificarsi di una sostanziale stabilizzazione dello strumento; le rilevazioni si eseguono ponendo il fonometro a 15 centimetri dall’orecchio dell’operatore nella sua posizione abituale di lavoro, seguendolo comunque nelle sue attività nelle vicinanze delle macchine e delle postazioni di lavoro.

L’allegato C del Decreto 16 Marzo 1998 definisce le modalità di misura del rumore ferroviario. Le misure devono essere eseguite in condizioni di circolazione normale del traffico ferroviario ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono, dotato di una cuffia antivento, deve essere orientato verso la sorgente di rumore e posto ad una distanza di 1 m dalle facciate dei ricettori analizzati ed a quota 4m da terra. L’acquisizione dei livelli di pressione sonora deve essere impostata con costante di tempo “Fast” e deve consentire la determinazione dell’orario di inizio, del valore del livello di esposizione sonora LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli. Il tempo di misura TM deve essere non inferiore a 24 h.  Il D.M. 31 ottobre 1997 definisce la metodologia di misura del rumore aeroportuale. Il rumore aeroportuale può essere misurato attraverso un sistema assistito, per misure effettuate con strumentazione mobile in grado di misurare almeno il SEL dei movimenti aerei aeronautici, e sistema non assistito, specifico per misure fisse di monitoraggio, che è in grado di individuare automaticamente i profili dei sorvoli, nonché attribuire ad ognuno di questi il valore di SEL corrispondente.

La legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” è stata formulata a tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Una sorgente sonora non deve introdurre rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana o essere di intensità tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; per questa ragione le pubblica amministrazione richiede che, all’apertura di una nuova attività commerciale, sia effettuata una VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DPCM 14/11/97) da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto nell’apposito Elenco Nazionale, finalizzata alla verifica che gli impianti afferenti la nuova attività siano conformi ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di acustica e quindi non arrecare disturbo a soggetti terzi.

Le attività permanenti o temporanee di pubblico spettacolo sono soggette ad una valutazione di impatto acustico. Il rilascio del nulla osta è quindi subordinato alla valutazione di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto nell’apposito Elenco Nazionale che deve accertare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di acustica.

Per quello che concerne le attività di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, nel caso in cui il Tecnico Competente incaricato della valutazione di impatto acustico accerti in via previsionale possibili superamenti dei limiti normativi, è comunque prevista la possibilità di richiedere una autorizzazione in deroga ai limiti acustici Lo studio di impatto acustico e la richiesta in deroga dovranno essere presentati alla pubblica amministrazione che inoltrerà la documentazione all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) per ottenere il parere propedeutico all’eventuale rilascio di nulla osta.

Le attività temporanee di cantiere sono soggette ad una valutazione di impatto acustico. Il rilascio del nulla osta è quindi subordinato alla valutazione di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto nell’apposito Elenco Nazionale, il cui compito sarà di accertare che le attività rumorose previste dal cronoprogramma dei lavori siano conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di acustica.

Nel caso il Tecnico Competente incaricato della valutazione di impatto acustico riscontri in via previsionale possibili superamenti dei limiti normativi è possibile richiedere una deroga e quindi la verifica del solo limite di immissione al ricettore potenzialmente disturbato in maniera maggiore. Lo studio di impatto acustico e la richiesta in deroga dovranno essere presentati alla pubblica amministrazione che inoltrerà la documentazione all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) per un parere e l’eventuale rilascio di nulla osta.

La legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” è stata formulata a tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Una sorgente sonora non deve introdurre rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana o essere di intensità tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Anche se le attività commerciali hanno l’obbligo di dotarsi di valutazione di impatto acustico potrebbero verificarsi comunque delle immissioni all’interno degli ambienti abitativi limitrofi che superino il limite differenziale (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA in quello notturno). In questi casi è possibile fare un esposto al Comune che incaricherà l’ente tecnico proposto,l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), ad effettuare tutti i rilievi fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti normativi. In caso di accertamento del superamento, l’esercente sarà obbligato ad incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto nell’apposito Elenco Nazionale di redigere un piano di risanamento acustico per ricondurre le emissioni/immissioni sonore entro i limiti di legge. È possibile corredare l’esposto con una perizia effettuata da un tecnico abilitato. Questa è la procedura amministrativa che regolamenta i rapporti tra un esercizio commerciale ed un privato cittadino (criterio pubblicistico).

Il rapporto tra privati è invece regolamentato dall’art. 844 che definisce la “normale tollerabilità” ovvero il limite massimo di immissioni (e quindi anche quelle acustiche) possibili all’interno di fondo altrui.

Il limite di normale tollerabilità, per prassi giuridica consolidata, è stato identificato in 3 dB tra il livello immesso e il livello di rumore di fondo (ovvero il livello misurato in assenza della sorgente di disturbo). Nel caso di rapporto tra privati è ovviamente necessaria, e rappresenta il primo passo per istruire una causa, una perizia di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto nell’apposito Elenco Nazionale che attesti il superamento dei limiti di legge.

Il criterio giurisprudenziale che prevede la verifica del rispetto del limite di normale tollerabilità è applicabile anche nel rapporto tra privato ed esercente; tuttavia, tale criterio non è oggetto di verifica nella relazione di impatto acustico redatta dal tecnico abilitato.